Bonus matrimonio: i criteri d’accesso
L’importo a cui potranno accedere le coppie tramite il bonus matrimonio è di massimo 3 mila euro. Per farlo, dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
- Isee massimo di 30 mila euro che sarà calcolato sommando i valori dei due nuclei familiari di origine e quello dei due nubendi, il tutto ridotto del 40%;
- A essere presi in considerazione saranno i matrimoni svolti sul territorio regionale sia religiosi con effetti civili, sia i matrimoni civili che le unioni civili dal 15 settembre 2020 al 31 luglio 2021.
- contraggono matrimonio civile o concordatario o unione civile (L. n. 76/2016);
- possono far valere un rapporto di lavoro da almeno una settimana;
- fruiscono del congedo entro 30 giorni dalla celebrazione del matrimonio/unione civile;
- siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio/unione civile hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
- non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro, richiamo alle armi, fermo restando l’esistenza del rapporto di lavoro.
- o dipendenti di:
- aziende industriali, artigiane, cooperative e della lavorazione del tabacco con qualifica di impiegati, apprendisti impiegati e dirigenti;
- aziende agricole;
- commercio, credito e assicurazioni;
- enti locali e statali;
- aziende che non versano il relativo contributo alla Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF).
Diversamente, l’assegno non viene erogato a chi contrae il solo matrimonio religioso.
Cosa comprende il bonus
Il bonus matrimonio fornisce un contributo per una vasta categoria di spese a cui potrebbero incorrere i novelli sposi. In particolare, sono ammesse a contributo: le spese di pubblicazione, di partecipazione e inviti, la fornitura di fiori e arredi floreali, parrucchieri, estetisti, acquisto anelli nuziali, abbigliamento, vettura per il giorno della celebrazione, affitto sala/locali e catering, servizi di fotografia e riprese video, intrattenimento musicale, regali per i testimoni, spese per agenzie di viaggio.
Le domande per la richiesta del beneficio potranno essere inviate dal giorno dopo la pubblicazione del decreto sulla Gurs e fino ai successivi 60 giorni al dipartimento Famiglia a firma congiunta dei futuri sposi.
Come fare domanda
I termini per la presentazione della domanda, varia a seconda se si tratta di lavoratore occupato o disoccupato. In particolare:
- i lavoratori occupatidevono presentare la domanda al datore di lavoro alla fine del congedo e non oltre 60 giorni dalla data del matrimonio/unione civile;
- i lavoratori disoccupatio richiamati alle armi devono presentare domanda all’INPS entro un anno dalla data del matrimonio/unione civile.
Quanto alle modalità di presentazione della domanda:
- i lavoratori occupati presentano la domanda al datore di lavoro allegando il certificato di matrimonio/unione civile o lo stato di famiglia con i dati dell’atto rilasciato dall’autorità comunale o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, comprovante lo stato di coniugato e gli estremi del matrimonio/unione;
- i lavoratori disoccupati o richiamati alle armi presentano domanda online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il menu del servizio si articola in tre voci:
Documenti da allegare
I lavoratori disoccupati devono allegare alla domanda:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile o la relativa documentazione;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio/unione civile;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, di almeno 15 giorni nei 90 precedenti la data del matrimonio/unione civile, alle dipendenze di aziende industriali, artigiane e cooperative;
- la copia dell’ultima busta paga.
Diversamente, i lavoratori richiamati alle armi devono allegare alla domanda:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di disoccupato alla data del matrimonio/unione civile o la relativa documentazione;
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coniugato e contenente gli estremi del matrimonio/unione civile;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa al rapporto di lavoro non impiegatizio, che dura alla data del matrimonio/unione civile da almeno una settimana;
- la copia dell’ultima busta paga.
Erogazione del beneficio
Si precisa, infine, che l’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso l’Ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, sul codice IBAN indicato nella domanda dal lavoratore
Per le domande di bonus e informazioni più dettagliate, si consiglia di visitare il sito dell’INPS, di rivolgendosi ai Patronati oppure di chiamare il Contact Center INPS al numero verde INPS 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06164164 per i cellulari.